Le Linee guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione della legge Bersani sono così sintetizzate: riconoscimento del credito residuo per le carte prepagate dei telefonini e di altri servizi e sua trasferibilità; specifiche tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.
Riguardo al 'credito residuo', la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l'utilizzo del traffico o del servizio acquistati.
Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità' del numero telefonico.
Gli uffici dell'Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente ad attivita' strettamente necessarie per l'attuazione della richiesta inoltrata dall'utente.
La facolta' di recesso (con l'eventuale trasferimento delle utenze telefoniche) puo' essere esercitata dall'utente in qualunque momento, con un preavviso massimo di soli 30 giorni.
Un'apposita Unità di vigilanza dell'AgCom, coordinata dalla Direzione Tutela dei Consumatori, vigilerà sull'applicazione delle disposizioni della legge Bersani.
Tratto da Vnunet.it
Vota o condividi questo articolo
Nessun commento:
Posta un commento