giovedì 5 luglio 2007

Telefonia: linee guida per la difesa del credito residuo

Le cose importanti da sapere su come opera il Garante e come far valere i propri diritti sul "credito residuo”.

L’Autorità per le garanzia nelle comunicazioni ha approvato le linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi del Decreto Bersani.

All’Autorità, in particolare, sono attribuite mansioni di vigilanza e controllo sull’applicazione dell’art. 1 commi 1 e 3 del decreto Bersani, che stabiliscono:

“1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. 3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.

Per svolgere queste mansioni di vigilanza, il Garante ha istituito un’apposita Unità di vigilanza (soggetta al coordinamento della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità) per l’attuazione del decreto-legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla legge n. 40/2007 e degli articoli 70 e 71 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Le linee guida, che illustrano l’orientamento adottato dalla Direzione Tutela dei Consumatori, prestano grande attenzione alle disposizioni relative al concetto di cosiddetto "credito residuo” e alle norme che disciplinano le modalità di esercizio delle facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze nei contratti per adesione.

Ambito di applicazione
La Direzione espleterà le proprie mansioni nei confronti di tutti gli operatori indicati (anche sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti e dalle Associazioni di consumatori e utenti) in relazione alle problematiche più frequenti e di maggiore impatto sul mercato.

Credito residuo
Si tratta dell’importo netto non speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto.

L’Autorità ricorda che, secondo quanto stabilito dal decreto Bersani, il consumatore ha completo diritto al riconoscimento del credito residuo e, nel caso di trasferimento delle utenze nel settore delle telecomunicazioni, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori per la portabilità del numero.

Il credito residuo, inoltre, sopravvive all’eventuale scioglimento del vincolo contrattuale e la sua perdita non può in alcun modo essere considerata una spesa giustificata da costi dell’operatore.

L’Autorità, inoltre, ha ribadito che:
“gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano oramai attivarsi senza ulteriore indugio per garantire l’effettività dei diritti degli utenti al riconoscimento del credito residuo e alla sua portabilità (tra operatori di telecomunicazioni, in caso di trasferimento delle utenze) sanciti dalla Legge 40/2007, così da realizzare le sue finalità pro-concorrenziali”.

In caso di ulteriori ritardi, gli Uffici competenti interverranno:
“nel breve periodo in tema sia di riconoscimento del credito residuo che di sua trasferibilità, rimuovendo ogni ostacolo all’attuazione dei diritti sanciti dalla Legge n. 40/2007 e disciplinando l’adozione di soluzioni efficienti atte a realizzare condizioni di effettiva concorrenza fra gli operatori e di trasparenza nei confronti degli utenti”.

Contratti per adesione
Si tratta di “contratti che, anche in vista del contenuto delle loro singole clausole, risultino predisposti unilateralmente da un solo contraente e siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale (perché predisposti da un contraente che esplichi attività negoziale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), sia da un punto di vista meramente formale (perché preordinati nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)”.

L’Autorità rileva che il consumatore in essi deve trovare informazioni relative alla facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni, che non può essere soggetta a vincoli temporali.
L’utente, inoltre, deve rinvenire nel contratto il tempo necessario previsto per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza di telecomunicazioni ed il compimento da parte dell’operatore di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione delle relative richieste, che ha durata massima di 30 giorni (e, dunque, analoga al preavviso massimo fissato dal decreto Bersani).

Se volete, potete scaricare il documento completo in Pdf redatto da Consulenzalavoro.com/





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