Il PM Paolo Giorgio Ferri ha chiarito che frequentare siti generici in cui vengono date delle informazioni su come scaricare in rete file in modalità peer-to-peer non costituisce reato, dal momento che la semplice visita a questi portali non implica immediatamente che l’utente si dedicherà allo scaricamento di materiali protetti dal diritto d’autore, anche in quei casi in cui è prevista la registrazione dell’utente.
In questo senso, per avviare un’azione legale capace di colpire con successo un utente che pratica lo scaricamento in modalità P2P dovrebbe potere essere accertato il download di file tutelati, ma questa operazione è tutt’altro che immediata.
Raccogliere prove in questo senso è estremamente difficile.
Rimane però il reato per cui, se un utente viene in qualche modo colto in flagrante a scaricare file, è punibile per violazione del diritto d’autore.
Punto Informatico riferisce il commento di Fiorello Cortiana, uno dei membri della consulta sulla governance di Internet: «Il Tribunale di Roma ha molto saggiamente distinto le responsabilità personali delle azioni messe in atto nello spazio virtuale di Internet da quelle dei servizi e delle applicazioni per la navigazione in rete».
In questo senso l’auspicio è che questa affermazione dei giudici «faccia giurisprudenza e metta fine ai tentativi oscurantisti e impraticabili di precludere la Neutralità della Rete, favorendo invece gli sviluppi delle pratiche innovative virtuose come l’introduzione del fair use e l’uso delle licenze Creative Commons».
Tratto da Webmasterpoint.
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1 commento:
imparato molto
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