venerdì 6 aprile 2007

Telecom cancella la durata minima contrattuale

Finisce l'era dei contratti con durata minima annuale. In caso di recesso nel corso del primo anno, non addebiterà canoni residui e chiederà solo un contributo spese. Come previsto dal Decreto Bersani

Telecom Italia adegua le proprie offerte Consumer e Business e applica le prescrizioni del Decreto Bersani in materia di vincoli temporali nei contratti tra operatore e cliente finale.

In una delle news pubblicate sui siti 187.it e 191.it si legge infatti: "In conformità a quanto previsto dal Decreto Bersani, Telecom Italia elimina le durate minime contrattuali, attualmente previste per un anno; per tutti i contratti di accesso RTG e ISDN e per le offerte Alice ADSL, il cliente potrà quindi recedere in qualsiasi momento.
Al cliente che recede nel corso del primo anno di durata contrattuale non sarà addebitato alcun canone a scadere".

Questo non significa che recedere sarà gratuito: per coprire i costi che Telecom Italia dichiara di dover sostenere per la disattivazione della linea telefonica, nonché del servizio ADSL, sarà introdotto, per le sole cessazioni che avvengono nel primo anno di vigenza contrattuale, un costo di disattivazione pari a 40 euro (IVA esclusa), una tantum. Per i clienti Business è prevista una una tantum di 40 euro per collegamenti RTG, ISDN Accesso Base e ADSL, mentre l'importo sale a 60 euro per collegamenti ISDN Accesso Primario. Costi che saranno addebitati a partire dal primo maggio.

Le novità appaiono valide anche per quanto riguarda i contratti già in essere. Sebbene non risulti del tutto evidente dalla comunicazione diffusa da Telecom, operatori dell'azienda hanno confermato ieri a Punto Informatico che il nuovo contratto vale per tutti gli utenti. Il decreto Bersani, in merito a questo aspetto, lascia agli operatori un margine di discrezionalità. L'articolo 1, comma 3 della norma recita infatti:

"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni."

Resta ora da vedere quando gli operatori non-Telecom adegueranno le offerte all'ingrosso per consentire anche ai propri clienti di fare lo stesso.





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